Nel caso di sconfinamento sul fondo altrui, la legge accorda al “costruttore” il diritto di ottenere l’attribuzione della proprietà della superficie usurpata o la costituzione di una servitù se il proprietario leso non si è opposto all’usurpazione in tempo utile (art. 674 cpv. 3 CC). Se al contrario il proprietario si è opposto tempestivamente, egli potrà, senza limiti di tempo, promuovere l’azione negatoria per ottenere la soppressione dell’ingerenza (Steinauer, op. cit. n. 1654, pag.84). L’opposizione è tempestiva se fatta valere dal momento in cui l’opera sporgente è riconoscibile, anche se il proprietario leso ne viene a conoscenza più tardi (Steinauer, op. cit. n. 1653a, pag. 84;