A questo proposito risulta indifferente la questione di un’eventuale violazione contrattuale; determinante è che vi sia una turbativa della proprietà (art. 641 cpv. 2 CC). Ininfluente per il giudizio è pure la circostanza che l’esecuzione degli allacciamenti è avvenuta a regola d’arte, che tale soluzione sia la più conveniente e che essa non dovrebbe causare inconvenienti di sorta per gli appellati. Il proprietario del fondo leso direttamente nel proprio diritto reale dalla sporgenza dovuta a una costruzione sul fondo vicino può esigere la soppressione dell’ingerenza con l’azione negatoria (art. 641 cpv. 2; Steinauer, op. cit. n 1647, pag. 82).