Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 89 e 101 ad art. 641). Se l’ingerenza è invece la conseguenza indiretta dell’esercizio del diritto di proprietà su un altro fondo, si applica l’art. 679 CC (DTF 106 II 309; Steinauer, Les droits réels, Tomo II, n. 1896, pag. 175). L’art. 679 CC rappresenta una disposizione speciale rispetto all’art. 641 cpv. 2 CC. Se la responsabilità è fondata su un eccesso dell’esercizio del diritto di proprietà sarà l’art. 679 CC ad applicarsi. In un conflitto tra due proprietari l’applicazione dell’art. 641 cpv. 2 CC a fianco dell’art. 679 CC non è esclusa, anche se non conferisce alla vittima di un pregiudizio diritti più estesi dell’art. 679 CC (DTF 88 II 252 consid.