Gli appellanti censurano il giudizio pretorile facendo valere che l’allacciamento degli scarichi in questione non costituisce un atto di indebita ingerenza e che i vicini, accortisi della modifica delle canalizzazioni già durante l’esecuzione dei lavori, avevano acconsentito alla nuova situazione, al punto da incaricare un notaio per la stesura di un contratto di servitù di condotta. 4. Il proprietario di un fondo ha la facoltà di proteggere il suo diritto reale con l’azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC) contro chiunque lo perturbi direttamente (DTF 111 II 26 consid. 2b; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 89 e 101 ad art. 641).