– non può presumersi raggiunto, del resto, nemmeno qualora si applicasse per analogia l’art. 9 cpv. 3 CPC. Nulla conforta l’ipotesi, in effetti, che ove l’azione fosse respinta, il fondo dei convenuti si rivaluterebbe - o il fondo degli attori si deprezzerebbe - di almeno fr. 8000.– (il perito ha accennato anzi a una differenza di fr. 2500.–). Ciò posto, la causa andrebbe rinviata al Pretore per la definizione del valore litigioso.