1 CPC stabilisce che se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore corrisponde a quello della domanda. Gli attori avendo chiesto la rimozione degli scarichi controversi (anche nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore: art. 15 CPC), il valore litigioso equivarrebbe nella fattispecie al costo prevedibile per staccare i tubi e posare una nuova canalizzazione. Ora, il perito ha stimato tali spese in fr. 6500.– (risposte n. 1 e 2 del referto). Il valore di fr. 8000.– non può presumersi raggiunto, del resto, nemmeno qualora si applicasse per analogia l’art. 9 cpv.