Considerando in diritto: 1. Occorre preliminarmente rilevare, vista la contestazione sollevata dagli appellati, che il gravame, come risulta dalla dichiarazione 23 dicembre 1994 dell’amministratore postale di Bellinzona, è stato presentato all’Ufficio postale di Bellinzona il 24 novembre 1992, ultimo giorno del termine di appello (art. 308 cpv. 1 CPC), ed è pertanto tempestivo. 2. Il Pretore non ha determinato il valore litigioso (art. 13 CPC). Nel caso concreto, invero, tale presupposto appare dubbio. L’art. 5 cpv. 1 CPC stabilisce che se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore corrisponde a quello della domanda.