{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-103_1995-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17293&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4759d7850a25243712fbbbd317c5c83d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:23", "Checksum": "dd08d980352e790254e98aab705d013b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. a) L’ingerenza nell’esercizio di un diritto assoluto costituisce di principio una turbativa illecita. L’illiceità può essere sanata unicamente se esiste un motivo giustificato fondato sulla legge o sul consenso del proprietario leso, come un atto giuridico che conferisca all’autore dell’usurpazione un diritto reale limitato o un diritto personale anche a titolo precario (Steinauer, op. cit. n. 1036, pag. 285).\nb) Asseverano gli appellanti che, prima della conclusione dei lavori di costruzione, i vicini hanno preso conoscenza della modifica e che tra le parti era sorta in seguito un’intesa, al punto da conferire a un notaio il mandato di redigere gli atti necessari. Inoltre la questione dell’indennizzo, che ha poi fatto naufragare le trattative, è stata avanzata solamente in un secondo tempo, allorquando la situazione di fatto era da tempo consolidata. A torto.\nc) Gli appellanti non pretendono di aver interpellato gli attori in merito alle modifiche del tracciato delle canalizzazioni. Dal fascicolo processuale risulta che il progettista e esecutore degli impianti sanitari ha deciso, già in fase di progettazione, di modificare la distribuzione degli allacciamenti degli scarichi della casa degli appellanti (deposizione __________). Durante l’esecuzione dei lavori, e precisamente al momento dell’allacciamento degli scarichi alle condotte degli appellati, __________ __________, padre e suocero degli appellati, si accorse della modifica del progetto e ne informò gli attori. Ora, non è contestato che i lavori sono proseguiti e che tra le parti sono state intavolate trattative per la sottoscrizione di un contratto di servitù (interrogatorio formale __________ e __________ __________i), ma ciò non rende ancora lecita la turbativa messa in atto dagli appellanti. Dagli atti emerge che le parti si sono accordate sul principio della servitù, ma non sulla controprestazione che sarebbe spettata ai proprietari del fondo serviente. Certo, gli atti non precisano se la questione è stata discussa, ma non consta neppure che i proprietari del fondo serviente abbiano acconsentito a una concessione gratuita della servitù. D’altronde gli appellanti non pretendono neppure che la nota servitù dovesse essere concessa loro a titolo gratuito, e neppure indicano su quale base essi intendevano e intendono tuttora mantenere la situazione di fatto. Del resto che tra le parti non si fosse raggiunto un accordo in merito agli oneri della servitù traspare dalla lettera del 23 gennaio 1993 del patrocinatore degli attori ai convenuti (doc. G), mentre che i proprietari del fondo serviente non intendevano indennizzare i vicini risulta espressamente dalla loro lettera dal 24 gennaio 1990, ove essi hanno proposto una sorta di compensazione con i disagi loro causati dallo scolo delle acque dal fondo __________ (doc. H e I). Che poi le pretese degli appellati siano state avanzate solamente in un secondo tempo è ininfluente, ritenuto che, per l’appunto, nulla conforta l’ipotesi secondo cui i convenuti potessero attendersi la concessione di una servitù a titolo gratuito. Gli appellanti, consapevoli dell’invasione, invece di regolare la situazione hanno proseguito i lavori e si sono esposti, a loro rischio e pericolo, al fallimento delle trattative. Si aggiunga che, da quanto traspare dagli atti, il fallimento delle trattative sembra ricondursi proprio all’atteggiamento dei convenuti (interrogatorio formale __________ __________), i quali avrebbero dovuto interessarsi per il disbrigo della pratica di iscrizione (doc. H e I inc. __________richiamato). In questo senso non risulta pertanto che gli appellati abbiano trascinato consapevolmente le trattative al punto da rendere la loro azione abusiva (Meier-Hayoz, op. cit. N. 117 ad art. 641 CC; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Berna 1991, pag. 437/438 con riferimenti). Va rilevato infine che non costituiscono una giustificazione la presunta normalità della situazione, la minima intensità della turbativa o, ancora, l’assenza di pregiudizio per i proprietari lesi. Ne discende che non sussistono motivi atti a fondare un diritto degli appellanti di mantenere le condotte nella situazione attuale. Ciò posto, l’appello dev’essere respinto e il giudizio impugnato confermato.\n9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC).\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 450.--\nb) spese fr. 50.--\nfr. 500.--\nsono posti a carico degli appellanti, in solido, che rifonderanno, pure in solido, alla controparte l’importo di fr. 1’000.-- complessivi per ripetibili di appello.\n3. Intimazione a:\n- avv. __________, __________a\n- avv. __________, __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}