{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-103_1995-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17293&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4759d7850a25243712fbbbd317c5c83d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:23", "Checksum": "dd08d980352e790254e98aab705d013b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nGli appellanti censurano il giudizio pretorile facendo valere che l’allacciamento degli scarichi in questione non costituisce un atto di indebita ingerenza e che i vicini, accortisi della modifica delle canalizzazioni già durante l’esecuzione dei lavori, avevano acconsentito alla nuova situazione, al punto da incaricare un notaio per la stesura di un contratto di servitù di condotta.\n4. Il proprietario di un fondo ha la facoltà di proteggere il suo diritto reale con l’azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC) contro chiunque lo perturbi direttamente (DTF 111 II 26 consid. 2b; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 89 e 101 ad art. 641). Se l’ingerenza è invece la conseguenza indiretta dell’esercizio del diritto di proprietà su un altro fondo, si applica l’art. 679 CC (DTF 106 II 309; Steinauer, Les droits réels, Tomo II, n. 1896, pag. 175).\nL’art. 679 CC rappresenta una disposizione speciale rispetto all’art. 641 cpv. 2 CC. Se la responsabilità è fondata su un eccesso dell’esercizio del diritto di proprietà sarà l’art. 679 CC ad applicarsi. In un conflitto tra due proprietari l’applicazione dell’art. 641 cpv. 2 CC a fianco dell’art. 679 CC non è esclusa, anche se non conferisce alla vittima di un pregiudizio diritti più estesi dell’art. 679 CC (DTF 88 II 252 consid. 4; 73 II 151). Nel quadro dei diritti di vicinato, le turbative causate da vicini soggiacciono all’art. 641 cpv. 2 CC unicamente se sono usurpazioni dirette sul fondo dell’attore (DTF 111 II citato). Nel caso in esame il Pretore, a ragione, ha applicato l’art. 641 cpv. 2 CC poichè gli scarichi provenienti dalla particella degli appellanti costituiscono un’ingerenza diretta nella sostanza del diritto di proprietà ai sensi del citato disposto.\n5. L’azione negatoria diretta contro i vicini proprietari è in concreto ricevibile, la turbativa essendo opera degli appellanti. Essa proviene, inoltre, dal fondo di loro proprietà (DTF 100 II 309; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1995, vol. I, pag. 391).\n6. Sostengono gli appellanti che la lite è piuttosto di natura contrattuale, la modifica dei piani rientrando nella facoltà dell’appaltatore, e che comunque la semplice difformità degli scarichi rispetto ai progetti iniziali non costituisce una turbativa. Le argomentazioni, pretestuose, sono sprovviste di fondamento. Non è contestato che parte degli scarichi delle acque luride provenienti dalla casa situata sulla particella n. __________RFP di __________, di proprietà degli appellanti, entra nel fondo confinante e è allacciata alle condotte dei vicini. Tale situazione, paragonabile a una costruzione sul fondo altrui, costituisce, a non avere dubbi, una usurpazione della proprietà, protetta anche nel sottosuolo (art. 667 cpv. 1 CC; Steinauer, op. cit. n. 1623 e 1647, pag. 71 e 82). A questo proposito risulta indifferente la questione di un’eventuale violazione contrattuale; determinante è che vi sia una turbativa della proprietà (art. 641 cpv. 2 CC). Ininfluente per il giudizio è pure la circostanza che l’esecuzione degli allacciamenti è avvenuta a regola d’arte, che tale soluzione sia la più conveniente e che essa non dovrebbe causare inconvenienti di sorta per gli appellati. Il proprietario del fondo leso direttamente nel proprio diritto reale dalla sporgenza dovuta a una costruzione sul fondo vicino può esigere la soppressione dell’ingerenza con l’azione negatoria (art. 641 cpv. 2; Steinauer, op. cit. n 1647, pag. 82). Si aggiunga che la turbativa è attuale, gli scarichi essendo tuttora allacciati alle condotte dei vicini. Risulta pertanto indifferente che non si siano ancora verificate otturazioni e che non sia pertanto necessario, al momento attuale, il rifacimento delle canalizzazioni (appello pag. 14).\n7. a) Contrariamente all’opinione degli appellanti l’azione proposta dagli attori non è tardiva. Nel caso di sconfinamento sul fondo altrui, la legge accorda al “costruttore” il diritto di ottenere l’attribuzione della proprietà della superficie usurpata o la costituzione di una servitù se il proprietario leso non si è opposto all’usurpazione in tempo utile (art. 674 cpv. 3 CC). Se al contrario il proprietario si è opposto tempestivamente, egli potrà, senza limiti di tempo, promuovere l’azione negatoria per ottenere la soppressione dell’ingerenza (Steinauer, op. cit. n. 1654, pag.84). L’opposizione è tempestiva se fatta valere dal momento in cui l’opera sporgente è riconoscibile, anche se il proprietario leso ne viene a conoscenza più tardi (Steinauer, op. cit. n. 1653a, pag. 84; Meier-Hayoz, op. cit. n. 40 ad art. 641).\nb) Nel caso in esame, a prescindere dalla circostanza che gli appellanti neppure hanno chiesto in via riconvenzionale l’attribuzione della proprietà o la concessione di una servitù di condotta, il reclamo dei proprietari lesi è senz’altro tempestivo. Poco dopo l’esecuzione dell’opera essi si sono infatti opposti all’allacciamento alle loro condotte (interrogatorio formale __________ e __________ __________i), circostanza non negata dagli appellanti, al punto che le parti avevano deciso di risolvere la questione mediante l’iscrizione di una servitù di condotta. Ne consegue che l’opposizione degli attori deve essere considerata valida. D’altronde l’azione negatoria, per sua natura, è imprescrittibile (DTF 111 II 24, Meier-Hayoz, op. cit. n.89 ad art. 641), e nel caso concreto, non ricorrendo gli estremi degli art. 674 cpv. 3 e 685 cpv. 2 CC, essa è proponibile (Steinauer, op. cit. n. 1040, pag. 285)."}