{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-103_1995-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17293&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4759d7850a25243712fbbbd317c5c83d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:23", "Checksum": "dd08d980352e790254e98aab705d013b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.1995 11.1995.103\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. ______ (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 20 febbraio 1990 da\n|\n|\n__________ e __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________, __________ e __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________, __________);\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se dev’essere accolta l’appellazione 24 novembre 1992 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 novembre 1992 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. I coniugi __________ e __________ __________ hanno acquistato da __________ e __________ __________ i, il 23 maggio 1989, la particella n. __________RFP di __________, che confina con la particella n. __________di proprietà dei venditori, pure proprietari della particella n. __________. Sui citati fondi __________ e __________ __________ hanno edificato, come imprenditori generali, tre case monofamiliari. Il deflusso delle acque luride, previsto in un primo tempo con uno scarico indipendente sino a un pozzetto di raccolta per tutte le canalizzazioni delle tre case (cfr. planimetria doc. D), è stato modificato durante la costruzione, e parte degli scarichi provenienti dalla particella n. __________di proprietà __________ è stata collegata alle condotte provenienti dal fondo di proprietà dei coniugi __________i. A seguito dell’opposizione di questi ultimi, le parti hanno intavolato delle trattative per l’iscrizione di una servitù di condotta.\nB. Fallite le trattative per la sottoscrizione di un contratto di servitù, il 20 febbraio 1990 __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ e __________ __________ dinanzi il Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che i convenuti fossero obbligati a staccare gli scarichi delle acque luride provenienti dalla particella n. __________dalle condotte della loro casa. Con risposta del 19 aprile 1990 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande.\nConclusa l’istruttoria, __________ e __________ __________ hanno ribadito nel memoriale conclusivo del 2 luglio 1992 la domanda di petizione, mentre __________ e __________ __________ nelle loro conclusioni del 29 settembre 1992 hanno riproposto la reiezione dell’azione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 29 settembre 1992.\nC. Statuendo il 3 novembre 1992, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato a __________ e __________ __________ di staccare gli scarichi delle acque luride provenienti dalla loro particella n. __________RFP di __________ dalle condotte della particella n. __________ di proprietà dei coniugi __________. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 3’100.-- sono state poste a carico dei convenuti, pure costretti a rifondere alla controparte fr. 1’800.-- per ripetibili.\nD. Contro la sentenza pretorile __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 24 novembre 1992 volto a ottenere la riforma del giudizio impugnato e il rigetto della petizione introdotta dagli attori. Nelle loro osservazioni del 28 dicembre 1992 __________ e __________ __________ propongono di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.\nConsiderando\nin diritto:\n1. Occorre preliminarmente rilevare, vista la contestazione sollevata dagli appellati, che il gravame, come risulta dalla dichiarazione 23 dicembre 1994 dell’amministratore postale di Bellinzona, è stato presentato all’Ufficio postale di Bellinzona il 24 novembre 1992, ultimo giorno del termine di appello (art. 308 cpv. 1 CPC), ed è pertanto tempestivo.\n2. Il Pretore non ha determinato il valore litigioso (art. 13 CPC). Nel caso concreto, invero, tale presupposto appare dubbio. L’art. 5 cpv. 1 CPC stabilisce che se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore corrisponde a quello della domanda. Gli attori avendo chiesto la rimozione degli scarichi controversi (anche nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore: art. 15 CPC), il valore litigioso equivarrebbe nella fattispecie al costo prevedibile per staccare i tubi e posare una nuova canalizzazione. Ora, il perito ha stimato tali spese in fr. 6500.– (risposte n. 1 e 2 del referto). Il valore di fr. 8000.– non può presumersi raggiunto, del resto, nemmeno qualora si applicasse per analogia l’art. 9 cpv. 3 CPC. Nulla conforta l’ipotesi, in effetti, che ove l’azione fosse respinta, il fondo dei convenuti si rivaluterebbe - o il fondo degli attori si deprezzerebbe - di almeno fr. 8000.– (il perito ha accennato anzi a una differenza di fr. 2500.–). Ciò posto, la causa andrebbe rinviata al Pretore per la definizione del valore litigioso. Dato che l’appello appare già a un primo esame sprovvisto di esito favorevole, si può prescindere nondimeno - eccezionalmente - da questa esigenza, tanto più che l’eventuale trasmissione degli atti per competenza alla Camera di cassazione civile non comporterebbe alcun beneficio per gli appellanti.\n3. Il primo giudice ha accolto la petizione dopo aver accertato che l’allacciamento degli scarichi alle canalizzazioni degli attori, pur essendo stato eseguito a regola d’arte, costituisce una turbativa che riduce il potere di fatto e di diritto dei proprietari sulla cosa, alla quale gli attori non hanno acconsentito."}