pag. 515), e la pretesa dell’appellante da porre in compensazione con quelle delle appellate ammonta quindi a fr. 24’438.--. Ne discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata modificata di conseguenza. 7. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il parziale accoglimento dell’appello comporta la modifica della ripartizione degli oneri processuali di prima sede, nel senso che essi sono posti a carico delle attrici in ragione di 1/4 e della convenuta in ragione di 3/4. Le ripetibili devono essere ridotte a fr. 4’440.-- per tenere conto della proporzionale soccombenza.