Non è contestato che le appellate hanno espressamente sollevato questa eccezione (replica pag. 8). Il primo giudice, considerando la fattispecie retta dalle regole sul contratto di lavoro si è attenuto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 128 n. 3 CO. Ora, nell’ambito del mandato il termine di prescrizione è di dieci anni ed è ridotto a cinque unicamente per le azioni dei medici, degli avvocati, procuratori e notai (Fellmann, op. cit. n. 558-559 ad art. 394). Nella fattispecie i servizi svolti dall’appellante non rientrano in tali categorie (Tercier, op. cit. pag. 515), e la pretesa dell’appellante da porre in compensazione con quelle delle appellate ammonta quindi a fr.