Il fatto che __________ __________ nel testamento olografo redatto il 19 novembre 1983, ossia un mese dopo il conferimento delle procure all’appellante, abbia lasciato alle cugine __________ __________ e __________ “la casa e gli altri pochi beni liquidi” non significa ancora che essa avesse inteso lasciare quanto depositato sui conti bancari quale compenso per le sue prestazioni. Anche la nota frase riferita dalla defunta a __________ __________ è tutt’al più indizio di un consenso all’onerosità di tali prestazioni. Ne risulta, che non essendovi prova sull’ammontare della mercede, la determinazione della stessa è demandata al prudente criterio del giudice (art. 394 cpv.