F in fine). Va inoltre considerato che il conferimento delle procure con validità post mortem è avvenuto mediante gli usuali formulari prestampati delle banche, ciò che non permette invero di concludere che la procuratrice potesse operare sui citati conti unicamente alla morte della mandante. Gli estratti bancari agli atti si riferiscono inoltre solo ai prelevamenti operati dopo la morte della mandante (doc. D, E) e non se ne può trarre alcuna conclusione sull’asserita assenza di movimenti prima di questa data.