Come si è visto in precedenza, il principio dell’onerosità delle prestazioni dell’appellante dev’essere ammesso anche se non risulta un accordo sull’ammontare della mercede dovuta alla mandataria. Agli atti non figura del resto alcuna prova attestante che il credito di quest’ultima corrisponda all’ammontare dei conti bancari sui quali essa poteva operare. La distinta delle prestazioni fornite dall’appellante (doc. 1) non permette invero di concludere in questo senso, già poiché tale documento è stato allestito dopo i prelevamenti e ai fini di causa (doc. F in fine).