a) La censura relativa al mancato riconoscimento dell’importo di fr. 11’319.-- dovuto per l’utilizzo di un posteggio di proprietà dei coniugi __________ non può essere accolta. Innanzitutto va rilevato che le appellate hanno contestato tutte le pretese avanzate dalla convenuta, comprese quelle in pagamento della pigione. La giurisprudenza e la dottrina hanno già avuto modo di precisare che non va confuso l’obbligo della controparte di contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC), con l’onere che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, l’art. 184 cpv.