1 CO, con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, i servigi di cui viene incaricato. Non differentemente che in ogni altro tipo di contratto, il mandato è validamente stipulato allorché le parti hanno scambiato le loro reciproche volontà, concordando sui punti essenziali del contratto stesso (art. 1 cpv. 1, art. 2 cpv. 1 CO). La legge non prevede alcuna forma particolare per la stipulazione del mandato, il quale può essere concluso anche per atti concludenti (Tercier, op. cit., pag. 486). Ai sensi dell’art. 394 cpv. 3 CO per le prestazioni nell’ambito del mandato la mercede è dovuta quando sia stata stipulata o voluta dall’uso.