testamento). Si aggiunga che servizi come quelli effettuati dell’appellante non sono in tutti i casi necessariamente remunerati, ritenuto che a dipendenza delle circostanze essi possono essere considerati un semplice favore (Gefälligkeitsgeschäft), ciò che permette di escludere la formazione tacita di un contratto di lavoro (art. 320 cpv. 2 CO; II CCA 19 aprile 1993 in re S/eredi fu EC). b) Per l’art. 394 cpv. 1 CO, con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, i servigi di cui viene incaricato.