Essa inoltre contesta la prescrizione del credito per le prestazioni da lei effettuate prima del 1981, asseverando che numerosi indizi suffragano il conferimento delle due procure con validità post mortem avvenuto per remunerare le prestazioni da lei svolte in favore della defunta. 2. a) Preliminarmente dev’essere rilevato che contrariamente all’assunto del primo giudice, il rapporto contrattuale instauratosi tra le parti non soggiace alle norme sul contratto di lavoro, bensì a quelle sul mandato. Nella fattispecie manca l’elemento essenziale di distinzione, ossia il rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratore (Tercier Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, pag. 482).