{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-102_1995-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17292&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "41d2d0296f7da2a9e1e4797716806dae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:23", "Checksum": "31eba1fe99ef1a33eeab47eeb77f8b65", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) In concreto spettava all’appellante allegare e rendere quanto meno verosimile che essa si era accordata con __________ __________, oltre che sulla messa a disposizione del posteggio, anche sul pagamento di una pigione (di fr. 60.-- mensili). Ciò non si è però verificato, __________ __________ essendosi limitata negli allegati di causa a precisare che essa aveva ceduto alla defunta l’uso del posteggio e senza suffragare un accordo delle parti sul pagamento di una pigione. Tale questione essendo un elemento essenziale del contratto di locazione (Lachat/Micheli, Le nouveau droit de bail, pag. 38 n. 19), se ne deduce che l’appellante nulla può pretendere a tale titolo, non avendo dimostrato l’esistenza di un contratto di locazione, ma tutt’al più di un comodato.\n4. Contestando il mancato riconoscimento delle prestazioni da lei effettuate prima del 1981, ritenute prescritte dal Pretore, l’appellante afferma che numerosi indizi, quali il conferimento delle procure prima della redazione del testamento olografo, il contenuto delle stesso testamento, l’assenza di operazioni sui conti sino alla morte di __________ __________, la testimonianza di __________ __________ e il valore degli averi depositati corrispondenti a quello da lei esposto per le sue prestazioni costituiscono la prova che il conferimento delle due procure è stato effettuato per saldare il debito della defunta a titolo di salario presente e futuro (appello pag. 7).\nCome si è visto in precedenza, il principio dell’onerosità delle prestazioni dell’appellante dev’essere ammesso anche se non risulta un accordo sull’ammontare della mercede dovuta alla mandataria. Agli atti non figura del resto alcuna prova attestante che il credito di quest’ultima corrisponda all’ammontare dei conti bancari sui quali essa poteva operare. La distinta delle prestazioni fornite dall’appellante (doc. 1) non permette invero di concludere in questo senso, già poiché tale documento è stato allestito dopo i prelevamenti e ai fini di causa (doc. F in fine). Va inoltre considerato che il conferimento delle procure con validità post mortem è avvenuto mediante gli usuali formulari prestampati delle banche, ciò che non permette invero di concludere che la procuratrice potesse operare sui citati conti unicamente alla morte della mandante. Gli estratti bancari agli atti si riferiscono inoltre solo ai prelevamenti operati dopo la morte della mandante (doc. D, E) e non se ne può trarre alcuna conclusione sull’asserita assenza di movimenti prima di questa data. In particolare non se ne può dedurre che la defunta avesse inteso ricompensare l’appellante per le sue prestazioni conferendole procura post mortem sui conti rimasti a lei intestati. Il fatto che __________ __________ nel testamento olografo redatto il 19 novembre 1983, ossia un mese dopo il conferimento delle procure all’appellante, abbia lasciato alle cugine __________ __________ e __________ “la casa e gli altri pochi beni liquidi” non significa ancora che essa avesse inteso lasciare quanto depositato sui conti bancari quale compenso per le sue prestazioni. Anche la nota frase riferita dalla defunta a __________ __________ è tutt’al più indizio di un consenso all’onerosità di tali prestazioni.\nNe risulta, che non essendovi prova sull’ammontare della mercede, la determinazione della stessa è demandata al prudente criterio del giudice (art. 394 cpv. 3; DTF 117 II 282, 101 II 111; Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 397-399 ad art. 394).\n5. Nella fattispecie il primo giudice, prendendo quale base di calcolo il salario usuale per il personale domestico, ha riconosciuto in via equitativa gli importi di fr. 119.-- per chiamate notturne riferibili al 1985, fr. 100.-- per lo sgombero della neve riferito agli anni 1981-1985 e fr. 12’000.--, corrispondenti a circa 5 ½ ore di lavoro la settimana per la pulizia generale della casa, per un totale complessivo di fr. 12’219.-- (sentenza pag. 13).\nTenuto conto del genere, della durata dell’incarico svolto, nonché della responsabilità assunta dall’appellante, la mercede stabilita dal primo giudice, ancorché determinata in base al contratto di lavoro per il personale domestico, appare giustificata.\n6. Altra questione è la compensabilità delle prestazioni dell’appellante con le richieste delle appellate. Non è contestato che le appellate hanno espressamente sollevato questa eccezione (replica pag. 8). Il primo giudice, considerando la fattispecie retta dalle regole sul contratto di lavoro si è attenuto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 128 n. 3 CO. Ora, nell’ambito del mandato il termine di prescrizione è di dieci anni ed è ridotto a cinque unicamente per le azioni dei medici, degli avvocati, procuratori e notai (Fellmann, op. cit. n. 558-559 ad art. 394). Nella fattispecie i servizi svolti dall’appellante non rientrano in tali categorie (Tercier, op. cit. pag. 515), e la pretesa dell’appellante da porre in compensazione con quelle delle appellate ammonta quindi a fr. 24’438.--. Ne discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata modificata di conseguenza.\n7. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il parziale accoglimento dell’appello comporta la modifica della ripartizione degli oneri processuali di prima sede, nel senso che essi sono posti a carico delle attrici in ragione di 1/4 e della convenuta in ragione di 3/4. Le ripetibili devono essere ridotte a fr. 4’440.-- per tenere conto della proporzionale soccombenza. In questa sede l’appellante risulta solo parzialmente vincente, ragion per cui si giustifica porre a suo carico i 6/7 degli oneri processuali e la rimanenza a carico delle appellate. Queste ultime hanno diritto ad un’equa indennità per ripetibili ridotte d’appello.\nPer questi motivi"}