{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-102_1995-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17292&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "41d2d0296f7da2a9e1e4797716806dae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:23", "Checksum": "31eba1fe99ef1a33eeab47eeb77f8b65", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’appellante censura il mancato riconoscimento del credito relativo a un contratto di locazione concluso con __________ __________ relativo alla disponibilità di un parcheggio contro il pagamento di fr. 11’319.-- (doc. 1), negato dal primo giudice poiché non provato, rilevando che in mancanza di una precisa contestazione da parte delle attrice nei loro allegati, tale pretesa doveva essere riconosciuta senza ulteriore approfondimento. Essa inoltre contesta la prescrizione del credito per le prestazioni da lei effettuate prima del 1981, asseverando che numerosi indizi suffragano il conferimento delle due procure con validità post mortem avvenuto per remunerare le prestazioni da lei svolte in favore della defunta.\n2. a) Preliminarmente dev’essere rilevato che contrariamente all’assunto del primo giudice, il rapporto contrattuale instauratosi tra le parti non soggiace alle norme sul contratto di lavoro, bensì a quelle sul mandato. Nella fattispecie manca l’elemento essenziale di distinzione, ossia il rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratore (Tercier Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, pag. 482). In sostanza l’appellante si è occupata in un primo tempo di assistere la madre della defunta, successivamente la stessa defunta, di chiamare i medici in caso di necessità, di tenere in ordine la casa, di prepararle i pasti, di accudire ai gatti, mentre a seconda delle necessità anche suo marito si occupava della signora __________ (cfr. testi __________, __________, __________, __________, __________). Trattasi nel caso in esame di servizi che per la loro varietà vanno oltre i normali compiti di una collaboratrice domestica, ciò che esclude la sussistenza di un contratto di lavoro. Inoltre di principio il lavoratore deve dedicare interamente il suo tempo al datore di lavoro, ciò che non risulta essere stato il caso nella fattispecie. Infine le prestazioni dell’appellante si sono estinte con la morte di __________ __________ (art. 405 cpv. 1 CO), la cura dei gatti incombendo a partire da questa data agli eredi (cfr. testamento). Si aggiunga che servizi come quelli effettuati dell’appellante non sono in tutti i casi necessariamente remunerati, ritenuto che a dipendenza delle circostanze essi possono essere considerati un semplice favore (Gefälligkeitsgeschäft), ciò che permette di escludere la formazione tacita di un contratto di lavoro (art. 320 cpv. 2 CO; II CCA 19 aprile 1993 in re S/eredi fu EC).\nb) Per l’art. 394 cpv. 1 CO, con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, i servigi di cui viene incaricato. Non differentemente che in ogni altro tipo di contratto, il mandato è validamente stipulato allorché le parti hanno scambiato le loro reciproche volontà, concordando sui punti essenziali del contratto stesso (art. 1 cpv. 1, art. 2 cpv. 1 CO). La legge non prevede alcuna forma particolare per la stipulazione del mandato, il quale può essere concluso anche per atti concludenti (Tercier, op. cit., pag. 486). Ai sensi dell’art. 394 cpv. 3 CO per le prestazioni nell’ambito del mandato la mercede è dovuta quando sia stata stipulata o voluta dall’uso. Il principio della libertà contrattuale (art. 19 CO) prevede che la stipulazione della mercede può essere espressa, tacita, concomitante o posteriore alla conclusione del contratto (Tercier, op. cit. pag. 502). Spetta al mandatario provare l’esistenza di una convenzione al riguardo.\nc) Nel caso in esame, pur non figurando agli atti alcuna prova che attesti il consenso di __________ __________ di retribuire le prestazioni fornite dall’appellante, si deve ammettere il principio dell’onerosità delle prestazioni di quest’ultima. Ciò emerge in particolare dalla deposizione di __________ __________, la quale ha ricordato che __________ __________ le aveva riferito di aver provveduto o di voler provvedere a gratificare l’appellante per le prestazioni effettuate a suo favore (verbali pag. 2). Inoltre, vista l’entità e l’intensità delle prestazioni, così come le modalità dell’attività prestata dall’appellante, si deve escludere l’esistenza di un semplice rapporto di favore tra le parti o di un mandato senza retribuzione. Certo può destare qualche perplessità la circostanza che per 15 anni l’appellante non abbia ricevuto alcuna mercede, ma in questo ambito va considerato che, a differenza del contratto di lavoro (art. 323 CO), nel mandato non è prevista nessuna disposizione sui termini di pagamento della mercede, ragione per cui la remunerazione può essere corrisposta anche alla fine del mandato.\n3. a) La censura relativa al mancato riconoscimento dell’importo di fr. 11’319.-- dovuto per l’utilizzo di un posteggio di proprietà dei coniugi __________ non può essere accolta. Innanzitutto va rilevato che le appellate hanno contestato tutte le pretese avanzate dalla convenuta, comprese quelle in pagamento della pigione. La giurisprudenza e la dottrina hanno già avuto modo di precisare che non va confuso l’obbligo della controparte di contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC), con l’onere che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, l’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di provare l’esistenza e l’ammontare delle proprie pretese (CCC 29 settembre 1992 in causa C/N, consid. 5; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 1 art. 170; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 166)"}