{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-102_1995-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17292&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "41d2d0296f7da2a9e1e4797716806dae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:23", "Checksum": "31eba1fe99ef1a33eeab47eeb77f8b65", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.1995 11.1995.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n29 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\n|\n|\n__________, __________, e __________, __________, (patrocinate dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________, __________, (patrocinata dall’avv. __________, __________);\n|\nesaminati gli atti;\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolta l’appellazione del 23 ottobre 1992 di __________ __________ contro la sentenza 5 ottobre 1992 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto\nA. Il __________ 1986 è deceduta a __________ (__________) __________ __________ __________, domiciliata a __________. Sue eredi (testamentarie) sono __________ __________ e __________ __________ __________.\nIn possesso del certificato ereditario, le eredi hanno avviato le procedure di accertamento dell’asse ereditario, appurando che, successivamente alla dipartita di __________ __________, in virtù di due procure con validità post mortem __________ __________ aveva effettuato vari prelevamenti da conti bancari intestati alla defunta, ossia dal conto __________ presso la __________ di __________ e dal conto cifrato __________ __________ presso la Banca __________ di __________ per complessivi fr. 42’134.-- e DM 55’800.\nB. L’11 aprile 1988 __________ __________ e __________ __________ __________ hanno convenuto in giudizio __________ __________ chiedendo che fosse tenuta a restituire quanto prelevato dai citati conti bancari dopo la morte di __________ __________.\nC. Con risposta del 9 giugno 1988 __________ __________ ha proposto di respingere l’azione.\nNei successivi allegati preliminari le parti hanno ribadito le proprie tesi e domande, opponendosi a quelle avversarie.\nEsperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 22 aprile 1991 le parti si sono confermate nel rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno mantenuto le proprie domande.\nD. Statuendo il 5 ottobre 1992 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando __________ __________ a rifondere alle attrici in solido i seguenti importi:\n- fr. 26’915.-- (5’271 + 18’729 + 14’234 + 900 ./. 12’219) oltre interessi al 5% al 28 gennaio 1986 su fr. 11’781.-- (24’000 ./. 12’219),dal 27 ottobre 1986 su fr. 14’234.-- e dal 29 dicembre 1986 su fr. 900.--,\n- fr. 3’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 gennaio 1987 al 30 giugno 1989 (data scadenza obbl. cassa) e al 5% dal 1° luglio 1990,\n- obbligazioni della __________. __________ di nominali DM 30’000.-- oltre interessi al 7 3/8% dal 28 gennaio 1986 oltre agli interessi al 5% sulle cedole scadute,\n- obbligazioni “__________ ”di nominali DM 20’000.-- oltre interessi al 7% dal 28 gennaio 1986 oltre agli interessi al 5% sulle cedole scadute,\n- obbligazioni “__________ ” di nominali DM 5’000.-- oltre interessi al 7% dal 23 ottobre 1986 più interessi al 5% sulle cedole scadute,\n- DM 800.-- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1986.\nNel caso in cui i titoli indicati risultassero venduti, scaduti o rimborsati, la convenuta sarebbe tenuta a rifondere\n- fr. 26’915.-- (5’271 + 18’729 + 14’234 + 900 ./. 12’219) oltre interessi al 5% dal 28 gennaio 1986 su fr. 11’781.-- (24’000.-- ./. 12’219), dal 27 ottobre 1986 su fr. 14’234.--, dal 29 dicembre 1986 su fr. 900.--, fr. 3’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 gennaio 1987 al 30 giugno 1989 (data scadenza obbl. cassa) e al 5% dal 1° luglio 1989,\n- DM 30’000.-- oltre interessi al 7 3/8% dal 28 gennaio 1987 al giorno della scadenza, vendita o rimborso e successiva-mente al 5%,\n- DM 20’000.-- oltre interessi al 7% dal 28 gennaio 1986 al giorno della scadenza, vendita o rimborso e successiva-mente al 5%,\nDM 5’000.-- oltre interessi al 7% dal 23 ottobre 1986 al giorno della scadenza, vendita o rimborso e successiva-mente al 5%,\n- DM 800.-- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1986.\nLa tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3’600.-- sono state poste a carico delle attrici in misura di 1/8 e della convenuta per 7/8. Quest’ultima è pure stata tenuta a rifondere alla controparte l’importo di fr. 5’000.-- per ripetibili.\nE. Insorta contro la predetta sentenza con appello del 23 ottobre 1992, __________ __________ chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia respinta.\nCon le osservazioni del 26 novembre 1992 __________ __________ e __________ __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza querelata.\nConsiderato\nin diritto\n1. Il primo giudice ha correttamente ritenuto che il titolare di una procura post mortem non è autorizzato ad appropriarsi dei beni dell’avente diritto sui quali ha la facoltà di operare, a meno che una causa giuridica giustifichi un simile comportamento (sentenza pag. 7). Egli, dopo aver ammesso l’esistenza di un contratto di lavoro tacito ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CO per le cure prestate regolarmente dalla convenuta alla defunta e la validità di una rivendicazione salariale, ha negato che il relativo credito sia divenuto esigibile solo alla morte di __________ __________. In sostanza egli ha ammesso le prestazioni lavorative svolte dalla convenuta a decorrere dal 1981, quelle anteriori essendo prescritte, e ha riconosciuto in via equitativa l’importo di fr. 12’219.-- a suo favore da porre in compensazione con le pretese delle attrici."}