e a ragione quindi il primo giudice ha ritenuto che la clausola contestata è inammissibile. Tutte le spiegazioni e le indicazioni concrete figuranti nell’appello a sostegno della limitazione d’uso avrebbero semmai dovuto essere contenute nella clausola contestata, che come rettamente consigliato dal Pretore, dovrebbe per essere lecita quanto meno dare direttive precise sulle modalità di locazione, in particolare sulla durata minima del contratto.