Contrariamente all’opinione degli appellanti la clausola impugnata è vaga ed estremamente generica. Già la definizione di breve durata può essere interpretata in svariati modi e quello proposto dagli appellanti, che asseriscono aver voluto vietare solo le locazioni di durata inferiore a un mese, non è l’unica ammissibile né l’unica ragionevolmente prospettabile. Ma ancora più indeterminato è il concetto di scopo commerciale della locazione (gewerbliche Kurzzeit–Vermietung). Dalle diffuse spiegazioni dei convenuti traspare che si vuole vietare la locazione sistematica degli appartamenti, con rotazione continua e settimanale di turisti procacciati tramite agenzie e inserzioni pubblicitarie.