uso discriminante delle strutture comuni (piscina, giardino, ecc.), presenza di turisti senza alcun riguardo per gli altri, disturbi e schiamazzi notturni per rientri mattinieri e feste all’aperto. Tali motivi potrebbero invero fondare limitazioni del diritto d’uso che spetta per legge al singolo condomino, ma l’ammissibilità delle restrizioni deve essere valutata caso per caso ponderando gli interessi individuali e quelli condominiali e comunque esse devono rispettare i principi fondamentali dell’art. 20 CO, 2 e 27 CC (Meier–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Berna, 1988, n. 44 ad art. 712a). b) Contrariamente all’opinione degli appellanti la clausola impugnata è vaga ed estremamente generica.