2 e 712a cpv. 2 CC, correttamente esposti dal Pretore per quel che concerne le facoltà dei singoli condomini sulle loro unità. Contrariamente all’assunto degli appellanti, il primo giudice non si è tuttavia espresso sul quesito di sapere se la contestata modifica del regolamento configuri un cambiamento di destinazione della cosa, da decidere all’unanimità dei comproprietari (art. 648 cpv. 2 CC; Meyer–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Berna, 1988, n. 43 ad art. 712a), ma ha annullato la clausola litigiosa per il motivo che essa, poco chiara e soggetta a svariate interpretazioni, è contraria ai principi fondamentali della sicurezza del diritto e della buona fede.