Il successivo uso commerciale di alcuni appartamenti, sistematicamente messi a disposizione dei turisti per una o due settimane, avrebbe stravolto l’uso di tutto il condominio e da qui l’adozione della modifica contestata, intesa a salvaguardare i diritti dei condomini corretti nei confronti di coloro che abusano dei loro diritti. A detta degli appellanti, quindi, non si è in presenza di una modifica di destinazione del condominio e non era pertanto necessaria l’unanimità dei condomini per la modifica del regolamento. 3. Non è contestato che nella fattispecie siano applicabili gli art. 648 cpv. 2 e 712a cpv.