Considerato in diritto: 1. L’azione di contestazione di una deliberazione condominiale è di natura pecuniaria (DTF 108 II 77; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, nota 1 ad art. 5). Gli attori non hanno precisato il valore di causa, limitandosi a sostenere che era in ogni caso superiore a fr. 8000.– e il primo giudice non si è pronunciato sulla questione (art. 13 CPC), motivo per cui occorre esaminare l’appellabilità della causa (art. 13 e 14 LOG) prima di entrare nel merito delle censure di appello (art. 15 CPC). Nel caso in esame la contestata modifica del regolamento condominiale vieta la locazione commerciale a breve termine delle unità condominiali.