F. Constatato che in prima istanza la comunione dei comproprietari era stata rappresentata dall’amministrazione, che non disponeva di una valida autorizzazione a stare in lite ai sensi dell’art. 712t cpv. 2 CC, l’appellante è stata invitata a sanare la mancanza entro un termine ragionevole con ordinanza presidenziale dell’11 aprile 1994. In data 9 maggio 1994 è stato prodotto il verbale dell’assemblea straordinaria dei comproprietari del 7 maggio 1994, che ratifica l’operato dell’amministratore. Considerato in diritto: