Con risposta 2 novembre 1988 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________, rappresentata dall’amministrazione __________ __________ __________ immobiliari SA, propone la reiezione della petizione, adducendo che l’introduzione della clausola contestata si era resa necessaria per eliminare situazioni di disagio causate dalla presenza di persone estranee al condominio e da abusi di condomini nella locazione degli appartamenti a agenzie turistiche. Ultimata l’istruttoria e indetto il 18 ottobre 1993 il dibattimento finale, le parti si sono confermate nelle rispettive tesi.