Il regolamento d’uso e di amministrazione della PPP adottato al momento della costituzione il 1° maggio 1981 (doc. richiamati II), prevede all’art. 1: Contenuto di diritto d’uso Il proprietario di una quota è per principio libero nella disposizione, nell’amministrazione, come pure nell’uso e nella sistemazione edile dei locali, che gli sono attribuiti in uso esclusivo. Tuttavia, nell’esercizio di tale diritto, non può rendere più oneroso l’esercizio del corrispondente diritto degli altri comproprietari, né danneggiare in alcun modo le parti di costruzione, le opere e gli impianti comuni e pregiudicare la funzione e l’aspetto esteriore.