{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-101_1995-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17291&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "db9434e64a89de6254ea103671f781eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:58:57", "Checksum": "6bd87eb47f8380528ee5fd082074eccc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Contrariamente all’opinione degli appellanti la clausola impugnata è vaga ed estremamente generica. Già la definizione di breve durata può essere interpretata in svariati modi e quello proposto dagli appellanti, che asseriscono aver voluto vietare solo le locazioni di durata inferiore a un mese, non è l’unica ammissibile né l’unica ragionevolmente prospettabile. Ma ancora più indeterminato è il concetto di scopo commerciale della locazione (gewerbliche Kurzzeit–Vermietung). Dalle diffuse spiegazioni dei convenuti traspare che si vuole vietare la locazione sistematica degli appartamenti, con rotazione continua e settimanale di turisti procacciati tramite agenzie e inserzioni pubblicitarie. Nell’accezione abituale, però, l’espressione locazione commerciale si applica all’uso di unità condominiali quali negozi o uffici o locali commerciali. Gli appellanti sostengono in sostanza che la locazione sistematica degli appartamenti è equiparabile alla gestione alberghiera, ma si tratta di un’interpretazione personale, cui se ne possono contrapporre numerose altre. Una limitazione d’uso fondata sulla semplice indicazione commerciale è d’altra parte già stata ritenuta troppo imprecisa dal Tribunale federale (DTF 111 II 330; cfr. Meier–Hayoz/Rey, op. cit., n. 45 ad art. 712a) e a ragione quindi il primo giudice ha ritenuto che la clausola contestata è inammissibile.\nTutte le spiegazioni e le indicazioni concrete figuranti nell’appello a sostegno della limitazione d’uso avrebbero semmai dovuto essere contenute nella clausola contestata, che come rettamente consigliato dal Pretore, dovrebbe per essere lecita quanto meno dare direttive precise sulle modalità di locazione, in particolare sulla durata minima del contratto. D’altra parte in un grande condominio appare anche opportuno adottare, oltre al regolamento condominiale, anche un regolamento della casa con apposite disposizioni di dettaglio sull’uso delle installazioni comuni (piscina e giardino) onde evitare gli inconvenienti (disturbi e schiamazzi) che hanno motivato la deliberazione assembleare qui in esame.\nL’appello deve quindi essere respinto, dovendosi confermare l’annullamento della clausola litigiosa, lesiva per la sua genericità e indeterminatezza dei diritti fondamentali di ogni singolo comproprietario.\n5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico della Comunione dei comproprietari __________ sia in prima sede che in appello, con l’obbligo di versare agli attori un’adeguata indennità per ripetibili di appello.\nPer i quali motivi,\nvista sulle spese la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.\n2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in\na) tassa di giustizia fr. 500.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 550.–\nsono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l'importo complessivo di fr. 1000.– per ripetibili di appello.\n3. Intimazione a :\n-avv. __________, __________\n-avv. __________ ,__________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente: La Segretaria:"}