{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-101_1995-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17291&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "db9434e64a89de6254ea103671f781eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:58:57", "Checksum": "6bd87eb47f8380528ee5fd082074eccc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. L’azione di contestazione di una deliberazione condominiale è di natura pecuniaria (DTF 108 II 77; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, nota 1 ad art. 5). Gli attori non hanno precisato il valore di causa, limitandosi a sostenere che era in ogni caso superiore a fr. 8000.– e il primo giudice non si è pronunciato sulla questione (art. 13 CPC), motivo per cui occorre esaminare l’appellabilità della causa (art. 13 e 14 LOG) prima di entrare nel merito delle censure di appello (art. 15 CPC). Nel caso in esame la contestata modifica del regolamento condominiale vieta la locazione commerciale a breve termine delle unità condominiali. Visto che gli attori locavano il proprio appartamento al prezzo di fr. 100.– al giorno (doc. 1 richiamato, elenco Ente turistico __________ e dintorni) l’appellabilità è data anche ammettendo un periodo di locazione limitato ai mesi estivi.\n2. Il Pretore, dopo aver esaminato in dettaglio le norme legali relative ai diritti del comproprietario per piani e alla modifica del regolamento condominiale, ha annullato la contestata decisione condominiale ritenendo in sostanza che la clausola di restrizione del diritto di proprietà dei comproprietari non è sufficientemente chiara, potendo essere interpretata in vari modi, ed è quindi contraria ai principi della sicurezza del diritto e della buona fede.\nGli appellanti contestano che la modifica del regolamento litigiosa costituisca un cambiamento di destinazione delle unità di PPP e conseguentemente una restrizione successiva delle prerogative di proprietario di PPP, come implicitamente ammesso dal primo giudice. La clausola adottata costituirebbe esclusivamente una prescrizione d’ordine a salvaguardia dei diritti degli altri comproprietari e a difesa della precipua e primitiva destinazione del Condominio __________, concepito come un complesso residenziale a scopo abitativo, sia primario che secondario. Il successivo uso commerciale di alcuni appartamenti, sistematicamente messi a disposizione dei turisti per una o due settimane, avrebbe stravolto l’uso di tutto il condominio e da qui l’adozione della modifica contestata, intesa a salvaguardare i diritti dei condomini corretti nei confronti di coloro che abusano dei loro diritti. A detta degli appellanti, quindi, non si è in presenza di una modifica di destinazione del condominio e non era pertanto necessaria l’unanimità dei condomini per la modifica del regolamento.\n3. Non è contestato che nella fattispecie siano applicabili gli art. 648 cpv. 2 e 712a cpv. 2 CC, correttamente esposti dal Pretore per quel che concerne le facoltà dei singoli condomini sulle loro unità. Contrariamente all’assunto degli appellanti, il primo giudice non si è tuttavia espresso sul quesito di sapere se la contestata modifica del regolamento configuri un cambiamento di destinazione della cosa, da decidere all’unanimità dei comproprietari (art. 648 cpv. 2 CC; Meyer–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Berna, 1988, n. 43 ad art. 712a), ma ha annullato la clausola litigiosa per il motivo che essa, poco chiara e soggetta a svariate interpretazioni, è contraria ai principi fondamentali della sicurezza del diritto e della buona fede.\na) Gli appellanti rilevano che il divieto adottato dall’assemblea condominiale è sufficientemente chiaro e non necessita di ulteriori specificazioni sulla durata minima dei periodi di locazione e sulle qualifiche degli utenti e rimproverano al Pretore di essere partito dal caso più assurdo di applicazione, vale a dire da un’eventuale proposito di restrizione abusiva ed eccessivamente limitativa dei diritti dei condomini da parte dell’amministrazione condominiale. La norma in questione, a detta degli appellanti, contiene due criteri distintivi inconfutabili, ossia la breve durata della locazione e l’uso commerciale degli appartamenti di settimana in settimana. I convenuti spiegano poi in dettaglio quali sono i comportamenti ritenuti lesivi dei diritti degli altri condomini: uso discriminante delle strutture comuni (piscina, giardino, ecc.), presenza di turisti senza alcun riguardo per gli altri, disturbi e schiamazzi notturni per rientri mattinieri e feste all’aperto. Tali motivi potrebbero invero fondare limitazioni del diritto d’uso che spetta per legge al singolo condomino, ma l’ammissibilità delle restrizioni deve essere valutata caso per caso ponderando gli interessi individuali e quelli condominiali e comunque esse devono rispettare i principi fondamentali dell’art. 20 CO, 2 e 27 CC (Meier–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Berna, 1988, n. 44 ad art. 712a)."}