{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-101_1995-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17291&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "db9434e64a89de6254ea103671f781eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:58:57", "Checksum": "6bd87eb47f8380528ee5fd082074eccc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.1995 11.1995.101\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ della Pretua della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 27 giugno 1988 da\n|\n|\n__________ e __________ __________, __________, (patrocinati dall’avv. __________, __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nComunione dei comproprietari del Condominio __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________, __________)\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolta l'appellazione 4 gennaio 1994 della Comunione dei comproprietari del Condominio __________ contro la sentenza 29 novembre 1993 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;\n2. Il giudizio su spese e ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di metà ciascuno dell’unità condominiale n. __________ __________ ____________________ quota di 16/1000 della particella n. __________ RFD __________. Il Condominio, denominato __________, comprende numerosi appartamenti adibiti in misura preponderante a residenza secondaria. Il regolamento d’uso e di amministrazione della PPP adottato al momento della costituzione il 1° maggio 1981 (doc. richiamati II), prevede all’art. 1:\nContenuto di diritto d’uso\nIl proprietario di una quota è per principio libero nella disposizione, nell’amministrazione, come pure nell’uso e nella sistemazione edile dei locali, che gli sono attribuiti in uso esclusivo. Tuttavia, nell’esercizio di tale diritto, non può rendere più oneroso l’esercizio del corrispondente diritto degli altri comproprietari, né danneggiare in alcun modo le parti di costruzione, le opere e gli impianti comuni e pregiudicare la funzione e l’aspetto esteriore. Egli è tenuto a mantenere i suoi locali come occorre per conservare all’edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto. Egli dovrà fare in modo che le persone che utilizzeranno il suo appartamento e i suoi locali usino riguardi, che da loro si può pretendere, secondo la legge e gli usi nei confronti degli altri comproprietari.\nNel corso dell’assemblea generale ordinaria tenutasi il 31 marzo 1988 e alla quale non hanno partecipato i coniugi __________, il regolamento è stato modificato su vari punti e in particolare l’art. 1 è stato ampliato con l’inserimento sotto a) di una clausola con la quale viene proibita la locazione a scopo commerciale delle unità condominiali per brevi periodi (die gewerbliche Kurzzeit–Vermietung ist nicht gestattet, doc. A pag. 3). La modifica è stata approvata con una maggioranza favorevole di 31 comproprietari su un totale di 54, rappresentanti __________/__________ della PPP.\nB. __________ e __________ __________ sono stati informati della modifica con il verbale assembleare inviato ai condomini il 26 maggio 1988 (cfr. audizione testimoniale __________ del 27.4.1989) ed hanno presentato il 27 giugno successivo un’azione di annullamento della decisione condominiale relativa al divieto di locazione per breve durata, asserendo che la modifica del regolamento condominiale impugnata era arbitraria e illegale.\nCon risposta 2 novembre 1988 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________, rappresentata dall’amministrazione __________ __________ __________ immobiliari SA, propone la reiezione della petizione, adducendo che l’introduzione della clausola contestata si era resa necessaria per eliminare situazioni di disagio causate dalla presenza di persone estranee al condominio e da abusi di condomini nella locazione degli appartamenti a agenzie turistiche.\nUltimata l’istruttoria e indetto il 18 ottobre 1993 il dibattimento finale, le parti si sono confermate nelle rispettive tesi.\nC. Il Pretore ha statuito il 29 novembre 1993 e in accoglimento della petizione, ritenuta tempestiva ai sensi di legge, ha annullato la modifica dell’art. 1 del Regolamento d’uso condominiale adottata all’assemblea del 31 marzo 1988 e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1000.– a carico della convenuta,\ncon l’obbligo di versare agli attori l’importo di fr. 2000.– per ripetibili.\nD. La Comunione dei comproprietari del Condominio __________ è insorta con appello 4 gennaio 1994, chiedendo in riforma della sentenza impugnata l’integrale reiezione della petizione, con protesta di spese e ripetibili.\nE. Con osservazioni 14 febbraio 1994 __________ e __________ __________ postulano la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili.\nF. Constatato che in prima istanza la comunione dei comproprietari era stata rappresentata dall’amministrazione, che non disponeva di una valida autorizzazione a stare in lite ai sensi dell’art. 712t cpv. 2 CC, l’appellante è stata invitata a sanare la mancanza entro un termine ragionevole con ordinanza presidenziale dell’11 aprile 1994. In data 9 maggio 1994 è stato prodotto il verbale dell’assemblea straordinaria dei comproprietari del 7 maggio 1994, che ratifica l’operato dell’amministratore.\nConsiderato\nin diritto:"}