accertato che con la sottoscrizione della convenzione le parti si sono accordate nel senso di assumersi in ragione di metà ciascuno le spese giudiziarie (punto IX della convenzione); considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia); decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 70.-- b) spese fr. 30.-- fr. 100.-- sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili sono compensate. 3.