preso atto che con dichiarazione del 22 febbraio 1995 il convenuto ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori della separazione per tempo indeterminato; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________ 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC); accertato che con la sottoscrizione della convenzione le parti si sono accordate nel senso di assumersi in ragione di metà ciascuno le spese giudiziarie (punto IX della convenzione);