{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-100_1995-05-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17290&nX40_KEY=4711562&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b9f2c8f8e5f61a4120264436150662ea"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.05.1995 11.1995.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.05.1995 11.1995.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.05.1995 11.1995.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:36:20", "Checksum": "85042b3cbe0f4e916140399725eef462", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.05.1995 11.1995.100\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per statuire nella causa __________ __________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 promossa con istanza del 13 gennaio 1994 da\npremesso che il 2 agosto 1994 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 21 luglio 1994 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha disciplinato il contributo alimentare del marito per la moglie e le figlie __________ e __________;\npreso atto che con dichiarazione del 22 febbraio 1995 il convenuto ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori della separazione per tempo indeterminato;\nricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________ 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);\naccertato che con la sottoscrizione della convenzione le parti si sono accordate nel senso di assumersi in ragione di metà ciascuno le spese giudiziarie (punto IX della convenzione);\nconsiderato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);\ndecreta:\n1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 70.--\nb) spese fr. 30.--\nfr. 100.--\nsono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili sono compensate.\n3. Intimazione a:\n- __________, __________ __________\n- __________, __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}