1993, 227). In questa sede le appellate non possono essere considerate soccombenti, non avendo presentato valide osservazioni all’appello (cfr. DTF 115 Ia 21 consid. 5) ma esse hanno contributo con il proprio comportamento a provocare la decisione viziata, avendo postulato nell’istanza 11 aprile 1994 la concessione retroattiva dei contributi alimentari (DTF 95 I 316 consid. 4; I CCA 1.2.1993 B. / B.). Si giustifica quindi porre a loro carico un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata all’impegno necessario per esporre l’unica argomentazione che ha consentito l’accoglimento del gravame. Data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e di spese.