Le istanti avevano infatti chiesto un contributo alimentare superiore a quello accordato, mentre la madre si era opposta integralmente all’istanza. A giusta ragione quindi il primo giudice ha fatto astrazione del riparto aritmetico, la causa in esame essendo soggetta alla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 148 n. 12). Nell’appello la convenuta ha postulato l’assegnazione di congrue ripetibili, senza tuttavia dare indicazioni concrete sulla somma desiderata. Il gravame si rivela quindi inammissibile su questo punto (Rep. 1993, 227).