In occasione della transazione giudiziale conclusa il 15 luglio 1993, infatti, il problema del mantenimento delle giovani non risulta essere stato discusso dai genitori, e anche il giudice che ha omologato l’accordo non ha fatto uso della sua facoltà di statuire d’ufficio sul contributo alimentare per le figlie. Non risulta dall’incarto, e neppure è stato allegato dalle istanti, che vi siano state trattative fra i genitori sull’onere di mantenimento della madre prima dell’introduzione dell’istanza e non si può dunque sostenere che la convenuta, dovendo aspettarsi richieste in tal senso, avrebbe dovuto premunirsi iniziando a lavorare sin dal momento della partenza delle figlie dal suo