1 CC, tanto più che i contributi alimentari sono stati fissati in base ad un reddito ipotetico, non effettivo. L’obbligo di intraprendere un’attività lavorativa per far fronte agli impegni verso le figlie può essere imposto alla madre per il futuro, ma non per il passato, ad un’epoca in cui essa non poteva attendersi di dover contribuire al mantenimento delle istanti. In occasione della transazione giudiziale conclusa il 15 luglio 1993, infatti, il problema del mantenimento delle giovani non risulta essere stato discusso dai genitori, e anche il giudice che ha omologato l’accordo non ha fatto uso della sua facoltà di statuire d’ufficio sul contributo alimentare per le figlie.