Il marito, infatti, pur tenuto ad assisterla nei suoi obblighi verso la prole ha a sua volta analoghi impegni di mantenimento verso i propri figli e non risulta disporre di mezzi finanziari idonei a coprire tutti gli oneri di mantenimento della coppia. In siffatte circostanze non si può ritenere che la decorrenza retroattiva del contributo alimentare sia commisurata alla situazione economica dell’obbligata e sia conforme all’art. 285 cpv. 1 CC, tanto più che i contributi alimentari sono stati fissati in base ad un reddito ipotetico, non effettivo.