Sia l’ammontare del contributo richiesto che la sua estensione nel tempo devono però essere commisurati alle effettive possibilità dei genitori, come esplicitamente indicato dall’art. 285 cpv. 1 CC. Nel caso concreto la precarietà della situazione economica della madre è pacifica e per far fronte agli oneri di mantenimento verso le figlie essa dovrà riprendere un’attività lavorativa, come correttamente rilevato dal primo giudice. Il marito, infatti, pur tenuto ad assisterla nei suoi obblighi verso la prole ha a sua volta analoghi impegni di mantenimento verso i propri figli e non risulta disporre di mezzi finanziari idonei a coprire tutti gli oneri di mantenimento della coppia.