, nota 189 ad art. 157; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, 1980, nota 189 ad art. 157 CC), ad esempio quando fra le parti siano state intavolate trattative in vista della conclusione di un accordo poi fallito. b) L’art. 279 CC consente al figlio di chiedere il mantenimento con effetto retroattivo per l’anno precedente l’introduzione dell’azione. Sia l’ammontare del contributo richiesto che la sua estensione nel tempo devono però essere commisurati alle effettive possibilità dei genitori, come esplicitamente indicato dall’art. 285 cpv.