1 CC, ovvero se sia commisurata alla situazione effettiva della madre. a) Nell’ambito dell’azione di cui all’art. 157 CC, la data della modifica della sentenza di divorzio è stabilita dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, di regola dalla data d’introduzione dell’azione; una retroattività più estesa può essere tenuta in considerazione solo eccezionalmente, per gravi motivi (Bühler/Spühler, op. cit., nota 189 ad art. 157;