nota 34 ad art. 156). Nel caso concreto il primo giudice ha seguito le indicazioni giurisprudenziali sulla determinazione dei contributi alimentari in favore dei figli e ha esaminato con cura la particolare situazione economica dei genitori, stabilendo importi che appaiono adeguati alle circostanze e che possono essere condivisi. Rimane quindi da verificare se la concessione con effetto retroattivo dei contributi alimentari rispetti le esigenze poste dall'art. 285 cpv. 1 CC, ovvero se sia commisurata alla situazione effettiva della madre.