L’obbligo di mantenimento dei figli spetta ad entrambi i genitori a seconda delle loro condizioni economiche (art. 276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato alle esigenze del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC). Anche se la ricorrente non contesta l’importo dei contributi alimentari per le figlie l’autorità di seconda istanza non è di principio esonerata da una verifica degli stessi nell’interesse delle appellate minorenni (Bühler/Spühler, op. cit., nota 34 ad art. 156).