Nel caso concreto, del resto, la domanda di versamento dei contributi alimentari con effetto retroattivo risultava evidente dal testo dell’istanza (pag. 3, punto 8), anche se non è stata ripresa nella domanda a giudizio, e doveva dunque essere tenuta in considerazione dal primo giudice, nell’interesse delle istanti. 4. L’obbligo di mantenimento dei figli spetta ad entrambi i genitori a seconda delle loro condizioni economiche (art. 276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato alle esigenze del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv.