Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag. 610 seg.) b) Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, quindi, il Pretore poteva esaminare il problema della retroattività dei contributi alimentari anche in assenza di un’esplicita domanda a giudizio delle istanti, in virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio. Nel caso concreto, del resto, la domanda di versamento dei contributi alimentari con effetto retroattivo risultava evidente dal testo dell’istanza (pag. 3, punto 8), anche se non è stata ripresa nella domanda a giudizio, e doveva dunque essere tenuta in considerazione dal primo giudice, nell’interesse delle istanti.