La ricorrente non contesta l’ammontare del contributo, ma unicamente il suo effetto retroattivo, adducendo che l’istanza 11 aprile 1994 non conteneva richieste a giudizio relative alla concessione retroattiva del contributo alimentare e che tale tema non era stato trattato in contraddittorio in prima sede, la discussione e le prove fornite essendo relative solo alla situazione economica delle parti nel 1994. Essa sostiene inoltre che il versamento di contributi alimentari retroattivi la condurrebbe all’indigenza, data la sua precaria situazione finanziaria. a) Nell’ambito del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 119 II 203 consid. 1; Bühler/Spühler, op.